La Corte di Giustizia Ue (CGUE) è stata chiamata a fare chiarezza su due casi controversi in materia di risarcimento del danno morale a seguito di incidenti stradali con vittime.
La CGUE - custode dell'interpretazione del diritto Ue - ha fatto chiarezza su due regole fondamentali in tale materia: la prima è quella per cui qualora nello Stato membro sia prevista per i familiari delle vittime di incidenti stradali la possibilità di chiedere un risarcimento per il danno morale, questo venga coperto dall'assicurazione obbligatoria rc auto; la seconda è quella per cui la copertura minima prevista dal diritto Ue per i danni alla persona si estende anche al danno morale.
Prima causa, incidente con vittime fra automezzo immatricolato nella Repubblica slovacca e automezzo pesante immatricolato nella Repubblica ceca. I familiari della vittima si sono visti respingere una richiesta di risarcimento del danno morale previsto dalla normativa ceca, ma non da quella slovacca dove la copertura garantita dall'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli non si estende al danno morale.
La CGUE ha chiarito che: "I danni alla persona, la cui copertura è obbligatoria in forza di una direttiva Ue, comprendono ogni danno arrecato all'integrità della persona e cioè sia fisiche che psichiche. Di conseguenza, tra i danni che devono essere risarciti secondo il diritto Ue figurano i danni immateriali il cui risarcimento è previsto a titolo della responsabilità civile dell'assicurato dalla normativa nazionale applicabile alla controversia".
Seconda causa, incidente in Lettonia nel quale un bambino di dieci anni ha perso i genitori. La tutrice del bambino, la nonna, ha fatto richiesta alla compagnia assicuratrice del responsabile dell'incidente un indennizzo di circa 284mila euro per il danno morale subito dal bambino a causa della perdita dei genitori. Il problema di questa seconda controversia si rinviene nella circostanza che in Lettonia, nonostante la compagnia assicuratrice possa essere chiamata a risarcire il danno morale, la copertura minima prevista dalla normativa nazionale è estremamente bassa.
La CGUE ha chiarito che: "Se uno Stato membro riconosce il diritto a una compensazione per il danno morale subito, esso non può prevedere per questa specifica categoria di danni, rientranti tra i danni alla persona ai sensi di una seconda direttiva Ue, massimali di garanzia inferiori agli importi minimi di garanzia fissati in tale direttiva".