Riforma del condominio: il sito internet

L’Articolo 71-ter della nuova Legge riguarda la possibilità di attivare un Sito Internet condominiale.

Riforma del condominio: il sito internet

Dopo circa 70 anni, arrivano nuove regole per il Condominio. Nell'ambito del decreto Salva Italia, è stata emanata una vera e propria riforma condominiale prevista dalla Legge 220 dell'11 dicembre 2012 - "Modifica alla disciplina del condominio negli edifici - Riforma del condominio" (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012). La nuova riforma entrerà in vigore dal 18 giugno 2013. Il testo si pronuncia su 32 articoli che coprono delle tematiche importanti proprie del Condominio: le parti comuni dell'edificio, le tabelle millesimali, l'amministratore, la gestione contabile, l'assemblea e il regolamento di condominio.

In questo articolo, ci soffermeremo sul regolamento relativo alla possibilità di attivare un sito internet per ogni Condominio.

Art. 71 - ter: "Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini."

In primo luogo, il sito non dovrà essere di carattere promozionale, ma avrà il compito di veicolare le informazioni e le notizie tra i condomini attinenti al condominio medesimo, una sorta di bacheca virtuale dove si potranno consultare i documenti di maggiore interesse comune.

Tuttavia, per poter garantire la riservatezza delle informazioni presenti sul sito ai soli condomini, bisognerà mettere a punto dei sistemi di accesso e di autentificazione personalizzati per ogni utente avente diritto, in modo da scoraggiare eventuali intrusioni e manipolazioni esterne.

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