Credito al consumo

Il credito per le famiglie: la nuova normativa

La nuova legge sul credito al consumo (D.lgs. n. 141/2010) è entrata in vigore il primo giugno 2011 e ha introdotto importanti novità a favore di una maggiore tutela dei consumatori.

Per credito al consumo s’intende il contratto con cui un ente finanziatore (la banca) concede o s’impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria. Rientrano nella definizione: i prestiti finalizzati, i prestiti indipendenti o non finalizzati (come i prestiti personali), le aperture di credito rotativo (spesso legate ad una carta revolving) e le operazioni di cessione del quinto.

La trasparenza nel credito al consumo

La prima novità introdotta dalla normativa sul credito al consumo riguarda il Taeg (Tasso Annuo Effettivo Globale), che indica il costo complessivo del prestito. Dall’entrata in vigore della nuova legge, il Taeg deve necessariamente includere tutte le spese connesse al finanziamento: gli interessi; le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito; le spese di riscossione dei rimborsi e d’incasso delle rate (qualora previste); le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore (volte ad assicurargli il rimborso – totale o parziale – del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore del richiedente); il costo dell’attività di mediazione eventualmente svolta da un terzo; i costi di gestione del conto corrente aperto per pagare le rate (se l’apertura del conto è prevista come obbligatoria) e, infine, tutte le spese previste come da contratto.

Nella prospettiva di favorire una maggiore trasparenza nel credito al consumo, gli annunci pubblicitari di prestiti devono, inoltre, fornire tutte le informazioni necessarie affinché i consumatori possano compiere la loro scelta in modo consapevole e ragionato. Molto spesso accade, infatti, che la dicitura “prestito a tasso zero” faccia riferimento al solo Tan (Tasso Annuo Nominale) e non al reale costo del finanziamento. In tal senso, le comunicazioni pubblicitarie devono riportare in forma chiara e ben evidenziata il Taeg, la durata del finanziamento, l’importo della rata mensile e l’importo totale del credito (comprensivo di spese e interessi).

Modulo IEBCC: tutte le info sul credito ai consumatori

Un’altra novità prevista dalla legge sul credito al consumo è il documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, anche detto modulo IEBCC o modulo SECCI (dall'inglese Standard European Consumer Credit Information). Prima di sottoscrivere il contratto di finanziamento, la banca ha l’obbligo di consegnare al cliente tale documento. All’interno di esso sono contenute le condizioni di prestito offerte al cliente, la durata del contratto, il tasso d’interesse applicato, il Taeg, il numero e l’importo delle rate, le conseguenze in caso di mancato pagamento, le condizioni per esercitare il diritto di recesso, l’esistenza del diritto al rimborso anticipato e, infine, il diritto del consumatore ad avere una copia completa del contratto prima della sottoscrizione dello stesso.

Il modulo IEBCC ha sostituito i fogli informativi che erano previsti dalla precedente normativa. A differenza di questi ultimi, il modulo IEBCC non contiene informazioni valide per la generalità della clientela, ma è un documento personalizzato, che viene rilasciato solo al momento della richiesta di prestito da parte del cliente.

Diritto di recesso 

La nuova normativa sul credito al consumo riconosce al consumatore il diritto di recedere dal contratto di finanziamento entro 14 giorni dalla stipula, in qualsiasi caso e senza dover precisare la motivazione. In precedenza, il diritto di recesso era possibile solo nel caso in cui il contratto di prestito fosse stato stipulato a distanza oppure al di fuori dei locali commerciali del venditore.

Per recedere dal contratto di credito al consumo, è necessario procedere nelle modalità specificate nel contratto, inviando una raccomandata a/r alla banca/finanziaria. Se il prestito è già stato erogato, il consumatore avrà tempo 30 giorni per restituire il capitale e gli interessi maturati fino a quel momento nonché eventuali tasse dovute. Oltre a tali somme, al consumatore non può essere chiesto altro pagamento, né a titolo di penale né altro.

In caso di prestito finalizzato (collegato, cioè, all’acquisto di un determinato bene o servizio), se il bene acquistato non è mai stato consegnato, il consumatore ha diritto alla rescissione del contratto, che dovrà essere chiesta mediante invio di lettera di messa in mora. In tal caso, la finanziaria deve restituire le rate già versate e, poi, rivalersi sul negoziante o rivenditore.

Il diritto al recesso è valido anche per tutti i contratti di servizi accessori, che sono collegati al prestito precedentemente richiesto (come, per esempio, eventuali assicurazioni stipulate a copertura del credito).