Quando le multe da autovelox sono illegittime e vanno contestate

Le multe da autovelox non sempre sono legittime e spesso possono essere contestate.

Quando le multe da autovelox sono illegittime e vanno contestate

Automobilisti, vita dura. Con le spese del bollo e dell'assicurazione auto. Ma quando ci si mettono pure le multe il conto si fa intollerabile. Solo chi non viaggia mai in auto non rischia di incorrere in sanzioni, le più frequenti delle quali sono le multe per eccesso di velocità.

Siccome però anche i vigili urbani e le forze dell'ordine sono esseri umani e quindi possono commettere errori, questi errori vanno segnalati e se ci sono i requisiti è opportuno contestare la contravvenzione ricevuta illegittimamente.

Ma vediamo i casi in cui è possibile contestare una multa da autovelox.

  1. Quando le postazioni autovelox non sono ben segnalate, quindi non esiste cartello o segnale luminoso posto almeno 250m prima della postazione nel caso di autostrade o superstrade, o almeno 150m prima nel caso di centri urbani o strade extraurbane, almeno 80m per tutte le altre strade. Se la segnalazione è oltre 4 km dalla postazione poi la multa non è valida.
  2. L'autovelox deve essere omologato dal Ministero dei Trasporti e gestito da personale facente parte delle forze dell'ordine (vigili urbani, polizia stradale o carabinieri) e non da terzi non facenti parte di questa categoria. Lo stesso poi deve essere posizionato in un luogo dove non esistano pericoli nel caso le stesse forze dell'ordine decidessero di fermarvi.
  3. Se il verbale della contravvenzione non è compilato correttamente; infatti il verbale deve contenere sempre dati anagrafici corretti, compresa la targa dell'auto, il luogo con data ed ora dove è avvenuta la violazione e l'indicazione della stessa norma del codice stradale violata. Se manca anche solo una di queste informazioni o sono scritte in modo errato bisogna contestare.

In tutti questi casi quindi è possibile fare ricordo al Prefetto oppure al Giudice di pace, ricordando che si hanno 30 giorni di tempo (se si risiede all'estero sono 60) se si ricorre al Giudice, oppure sempre 60 giorni se si ricorre al Prefetto dalla data della notifica.