Spegnimento riscaldamento: quando è previsto per legge?

La legge stabilisce le date di accensione e spegnimento dei termosifoni in base alla zona climatica di appartenenza

Spegnimento riscaldamento: quando è previsto per legge?

In Italia lo spegnimento del riscaldamento è regolamentato dal decreto n. 412 del 26 agosto 1993 che stabilisce il periodo esatto in cui è possibile tenere accesi i termosifoni in base alla zona climatica di riferimento. Infatti, proprio per particolare conformazione del territorio, in Italia è possibile registrare situazioni climatiche diverse nello stesso periodo. L'accensione a scaglioni degli impianti ha favorito sia una maggiore ottimizzazione delle risorse energetiche, sia un calo dei consumi e quindi degli importi delle bollette del gas

Le date di accensione e spegnimento dei termosifoni in Italia

Come dicevamo, per ottimizzare l'uso delle risorse energetiche, è stato deciso di suddividere il territorio italiano in sei diverse zone climatiche. Per ogni zona sono state quindi previste delle date di accensione e di spegnimento del riscaldamento, indicando anche il numero esatto delle ore di funzionamento degli impianti. Ad esempio, nel Nord Italia dove si registrano delle temperature invernali più rigide, i caloriferi si possono accendere già a partire già dal 15 ottobre, mentre nel Sud Italia la data di accensione dei termosifoni è posticipata al 15 novembre.

Da leggere: Manutenzione dell'impianto di riscaldamento: cosa fare prima dell'accensione?

Il "calendario termico" prevede la suddivisione del territorio nazionale in "6 zone climatiche", ognuna indicata con una lettera dell'alfabeto dalla A alla F. Tale classificazione è stata fatta in base alle temperature medie registrate durante l'anno. Per conoscere le date previste per la propria zona basta conoscere la zona climatica di appartenenza del proprio comune di residenza. Le date di accensione e di spegnimento stabilite per l'anno in corso sono:

Zona A – Dal 1 dicembre al 15 marzo, per 6 ore al giorno

Zona B – Dal 1 dicembre al 31 marzo, per 8 ore al giorno

Zona C – Dal 15 novembre al 31 marzo, per 10 ore al giorno

Zona D – Dal 1 novembre al 15 aprile, per 12 ore al giorno

Zona E – Dal 15 ottobre al 15 aprile, per 14 ore al giorno

Zona F – Nessuna limitazione

Gestione degli impianti di riscaldamento

La legge prevede dei limiti anche per l'impostazione della temperatura all'interno delle abitazioni. La temperatura media ottimale dovrebbe non superare i 18 ° C per gli edifici industriali e 20° C per tutti gli altri stabili, con una tolleranza per il limite massimo di 2° C. Riscaldare anche solo di un grado in più rispetto a questo limite comporta un aumento dei consumi del 6 /7% (circa 100 euro all'anno). Secondo la legge, inoltre, i termosifoni non si possono attivare prima delle 5 di mattina e vanno spenti prima delle 23. Chi non rispetta le norme rischia multe fino a 2.065 euro.

Gli impianti di riscaldamento di nuova generazione sono esentati dai limiti di orario. Si tratta degli impianti centralizzati con sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del consumo energetico (obbligatorio dal 30 giugno 2000 nei nuovi edifici con riscaldamento centralizzato), gli impianti con cronotermostato e quelli con teleriscaldamento. Nel caso in cui si verifichino condizioni climatiche particolari, i sindaci possono stabilire deroghe agli orari e alle date previste

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