Decreto mutui, ecco tutte le novità più importanti

E’entrata in vigore la nuova direttiva sui mutui: scopri tutte le novità in materia di credito immobiliare.

Decreto mutui, ecco tutte le novità più importanti

Numerosi sono gli italiani che ogni anno decidono di accendere un mutuo prima casa per acquistare una proprietà abitativa. A partire dal 1° Novembre 2016, le famiglie che accendono un finanziamento di questo tipo dovranno fare riferimento a una nuova direttiva sui mutui.

Stiamo parlando del Decreto Legislativo 72/2016, anche detto decreto mutui, che recepisce la normativa 2014/17/Ue e che contiene le nuove disposizioni relative alla compravendita immobiliare attraverso un mutuo. A tal proposito, se anche tu hai intenzione di accendere un finanziamento per prender casa, essere al corrente delle modifiche introdotte da questa normativa sarà sicuramente una priorità. Andiamo quindi ad analizzare quali sono le principali novità relative alla nuova direttiva sui mutui.

Nuovi obblighi su pubblicità e informazioni pre-contrattuali

Come dicevamo, dall'inizio di Novembre è diventato operativo il nuovo decreto mutui in materia di credito immobiliare. In primo luogo il DL prevede rinnovate disposizioni in merito agli annunci pubblicitari e alle informazioni che devono essere fornite ai consumatori prima della conclusione del contratto di credito.

Il decreto sottolinea innanzitutto che le pubblicità sui mutui devono essere chiare, corrette e non ingannevoli e che le informazioni generali contenute devono sempre essere disponibili e trasparenti. In questa direzione va anche il cosiddetto PIES, ovvero il Prospetto Informativo Europeo Standardizzato che permette al consumatore di ricevere informazioni personalizzate così da scegliere con più consapevolezza il proprio finanziamento.

Inoltre, il contratto e i documenti relativi al credito immobiliare devono essere elaborati dalle banche in conformità con il modello standard previsto dalla Banca d'Italia così da offrire ai clienti le principali caratteristiche e i costi del mutuo, anche attraverso esempi rappresentativi.

La normativa prevede poi che l'istituto di credito conceda al consumatore un periodo di riflessione di almeno 7 giorni prima della firma del contratto. Questo per far sì che il cliente abbia tutto il tempo necessario per confrontare le offerte mutui sul mercato in vista di una più informata e consapevole scelta.

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Decreto mutui e inadempimento del consumatore

Di notevole impatto sono poi le novità introdotte in merito alla gestione dei rapporti con i consumatori che hanno difficoltà a pagare le rate dei finanziamenti. La nuova normativa ha infatti rivisto quando la casa va alla banca per mancato pagamento.

In particolare, in caso di mutuo ipotecario, il DL prevede che qualora si verifichi il mancato pagamento di 18 rate mensili del mutuo, la banca potrà vendere l'immobile subito a prezzi di mercato senza dover passare per l'asta. Il ricavato della vendita servirà a ripagare il debito residuo e al mutuatario spetterà l'eventuale quota positiva fra valore dell'immobile e importo residuo del debito.

E' importante sottolineare però che la proprietà va all'istituto di credito in caso di mancato pagamento di 18 rate solo se questo è inserito come clausola nel contratto di comune accordo fra creditore e cliente. Si tratta quindi di una clausola facoltativa che deve sempre essere comunicata al futuro mutuatario durante la fase di sottoscrizione del finanziamento.

Valutazione dell'immobile e finanziamento in valuta estera

Un'altra novità importante è quella relativa alla valutazione degli immobili. In particolare, qualora sia necessario garantire il finanziamento tramite ipoteca, la valutazione della proprietà abitativa dovrà essere effettuata mediante standard affidabili e il valutatore, oltre ad avere un alto grado di professionalità, dovrà essere indipendente e slegato dal soggetto che ha in carico la vendita commerciale della casa.

Il decreto mutuo prevede infine delle regole precise quando il finanziamento è in valuta estera. A questo proposito, se a conclusione del contratto il tasso di cambio è pari ad almeno il 20 %, il consumatore ha diritto a richiederne la conversione in valuta nazionale. Il cambio di valuta può essere soggetto a commissioni e se l'oscillazione del cambio va a modificare il valore del capitale residuo superiore al 20 %, la banca ha il dovere di informare subito il proprio cliente.