Diversamente abili esenti da bollo, ma non da assicurazione auto

Buco legislativo: assicurazione auto economicamente identica per tutti.

Diversamente abili esenti da bollo, ma non da assicurazione auto

Le agevolazioni fiscali per i diversamente abili, o per i famigliari che li abbiano fiscalmente a carico, sui veicoli di cilindrata inferiore ai 2800 cc per quelli diesel e 2000 cc per quelli a benzina, sono configurate sotto forma di esenzione dal pagamento del bollo e dell'imposta di trascrizione al PRA sui passaggi di proprietà, purtroppo non sull'assicurazione auto. Nel caso in cui un diversamente abile non sia fiscalmente a carico di nessuno, le agevolazioni gli spettano direttamente: fatture e mezzo devono essere intestate direttamente al soggetto.

Il Fisco concede infatti di usufruire di agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto destinate ai diversamente abili configurate a seconda della tipologia del soggetto: ad esempio, per una disabilità di tipo motoria, il mezzo deve essere adattato per il trasporto del soggetto, che può anche non disporre di una patente di guida. In tutti gli altri casi in cui il soggetto stesso è alla guida, deve disporre di una patente speciale con obbligo di adattamenti di guida oppure disporre di una patente speciale senza obbligo di adattamenti alla guida. Per una disabilità di tipo psichica o mentale, invece, non è necessario che il veicolo sia adattato in alcun modo ed il soggetto può anche essere in possesso di normale patente di guida e di polizza assicurativa obbligatoria.

In fatto di assicurazione auto, infatti, sembra esserci un buco legislativo. In questo caso, le persone diversamente abili sono trattate economicamente sia dallo stato che dalle compagnie di assicurazione nello stesso modo di una qualunque persona, a meno di particolari promozioni da parte delle compagnie stesse al momento della stipula: la legge precisa espressamente che il premio assicurativo non è nemmeno detraibile a fini IRPEF, al pari di benzina e manutenzione ordinaria. Inoltre, il tagliando assicurativo deve essere intestato al proprietario del mezzo, anche se diversamente abile e non in possesso di patente e, al pari di qualunque altro assicurato, potrà far valere la Legge Bersani per ottenere la classe di merito di un familiare convivente.

Tornando alle agevolazioni fiscali, di seguito le principali proposte riguardanti la "legge 104":

  • Detraibilità ai fini IRPEF del 19% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 18.075,99 euro, per l'acquisto di un mezzo (auto, furgone, motocarrozzetta), sia nuovo che usato, può essere configurata tutta in un anno oppure ripartita in 4 anni e può essere reiterata dopo 4 anni. Inoltre è possibile vendere il veicolo senza dover restituire le agevolazioni, ma solo dopo un minimo di 2 anni;
  • Detraibilità ai fini IRPEF delle spese di manutenzione, ma non di quelle di ordinaria manutenzione come benzina e assicurazione;
  • Iva ridotta al 4% anziché 20%. Anche per l'IVA valgono le stesse regole dette per i benefici IRPEF ma non è presente alcun tetto massimo di spesa;
  • Esenzione dal pagamento del bollo: trattasi di una esenzione permanente;
  • Esenzione dall'imposta principale di trascrizione IPT, per acquisto di veicoli sia nuovi che usati;
  • Le agevolazioni IVA ed IRPEF si estendono alle spese per adattare il veicolo ai guidatori a ridotta mobilità, come l'acquisto ed installazione di scivoli, comandi e cambio speciale, sollevatore, ecc.