Assicurazione auto: obbligo di copertura dei danni morali

La direttiva europea emanata stabilisce l'obbligo di copertura per i danni morali e i minimi risarcibili

Assicurazione auto: obbligo di copertura dei danni morali

Una recente sentenza della Corte di Giustizia europea si è espressa sul tema dell'assicurazione auto obbligatoria, originando la prima direttiva dell'Unione Europea sul tema RC auto. La Corte ha stabilito che, qualora il diritto dello stato consenta ai familiari delle vittime della strada la domanda di risarcimento per danni morali, questo risarcimento debba essere coperto dall'RC auto.

Questa stessa direttiva definisce anche gli importi minimi relativa alla copertura dei danni alla persona: 1 milione di euro per vittima oppure 5 milioni di euro per sinistro a prescindere dal numero dei morti.

La Corte di Giustizia ha precisato che la normativa europea si riferisce all'obbligo di copertura assicurativa della responsabilità civile dei danni provocati dalle vetture. I singoli diritti nazionali dei paesi membri invece, disciplinano l'entità del risarcimento degli stessi danni. I paesi dell'UE quindi saranno liberi di determinare le modalità del risarcimento e la quantificazione dei danni.

La direttiva europea ha avuto origine da due casi accaduti in Slovacchia e in Lettonia. Nella prima causa, un conducente slovacco è rimasto vittima di un incidente stradale occorso contro un mezzo pesante della Repubblica Ceca: i familiari della vittima non avevano ricevuto il risarcimento del danno morale poiché non previsto dalla copertura assicurativa slovacca.

La seconda causa ha riguardato un sinistro in cui hanno perso la vita i genitori di un bimbo lettone di dieci anni: il risarcimento per danni morali era previsto dalla compagnia ma in misura minima. La Corte di Giustizia ha stabilito che i massimali non possano essere inferiori ai minimi previsti dalla direttiva.

Data ultimo aggiornamento: 05/11/2013 Le informazioni riportate nella presente pagina hanno carattere meramente descrittivo e devono considerarsi aggiornate alla data della loro pubblicazione. In ogni caso, tali informazioni hanno carattere generico e sono prive di valenza in relazione alle condizioni generali e/o particolari proposte dalle compagnie assicuratrici in relazione ai singoli prodotti dalle stesse commercializzati o distribuiti.