Redatto da Performance Credit Mediazione Creditizia S.r.l. (di seguito anche solo “PCMC”) secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento di Banca d'Italia “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziaria - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” adottato il 29.07.2009 e successive modifiche ed integrazioni nonché nel rispetto di quanto previsto dal Titolo VI del D. Lgs. n. 385/1993 (“TUB”) “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti” così come successivamente integrato e modificato. Le informazioni contenute nel presente foglio informativo non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile.
Nel seguito si esplicitano i dati societari del mediatore creditizio che rende l'informativa:
Mediatore Creditizio: colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, o abitualmente, mette in relazione, anche
attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma, il mediatore creditizio rientra nella categoria dei cosiddetti intermediari del credito.
Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la
concessione di un finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio.
Finanziatore: qualsiasi banca e/o intermediario finanziario autorizzato alla concessione di finanziamenti e prestiti personali in
conformità ed ai sensi del Testo Unico Bancario.
Offerta fuori sede: attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al
pubblico del mediatore creditizio.
OAM: Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva ed autonoma alla
gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi previsti dagli articoli 128 quater e 128 sexies del
TUB e che provvede ad esercitare le altre funzioni attribuitegli dalla normativa. È dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo
svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia.
Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non
comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore creditizio nel medesimo luogo.
Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in
modo che possano essere agevolmente recuperate, durante un periodo di tempo
adeguato, ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni
memorizzate.
Il Mediatore Creditizio è colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari
(come definiti nel TUB) con i potenziali Clienti, per la concessione di finanziamenti e/o mutui sotto qualsiasi forma.
Inoltre, si segnala che:
In particolare, su incarico del Cliente, PCMC svolge le seguenti attività:
Il Mediatore Creditizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento, da parte del Finanziatore, richiesto da parte del
Cliente. Pertanto, può accadere che la richiesta del Cliente non abbia esito positivo dopo le valutazioni e l'indipendente giudizio
da parte del Finanziatore erogante.
Allo stesso modo, il Mediatore Creditizio non è responsabile nei confronti del Finanziatore per gli eventuali inadempimenti del
Cliente.
Durata e recesso
Il Contratto ha natura occasionale, con efficacia dal momento della richiesta di erogazione del servizio effettuata dal Cliente
tramite il Sito e per il tempo strettamente necessario al trattamento e inoltro dei Dati del Cliente tramite PCMC al Finanziatore.
Le Parti hanno la facoltà di recedere dal Contratto in ogni momento e senza applicazione di penali, dandone comunicazione
scritta all’altra Parte.
Nel caso in cui non dovesse perfezionarsi la messa in contatto con il Finanziatore per il tramite di PCMC il presente contratto è
da ritenersi automaticamente cessato
Modalità di conferimento e di esecuzione dell'incarico di mediazione creditizia
Il contratto per l’erogazione di un servizio di mediazione creditizia potrà essere firmato, in seguito alla conferma della sua
integrale visione e comprensione, mediante sottoscrizione telematica sul sito internet utilizzato da parte di PCMC, la quale
invierà al Cliente e-mail di conferma della sua corretta attivazione.
Il Mediatore Creditizio svolgerà l'incarico in piena indipendenza ed autonomia, senza essere legato al Cliente (nonché alle
banche/intermediari finanziari individuati) da alcun rapporto di subordinazione, dipendenza, rappresentanza o che comunque
possa comprometterne l'indipendenza.
L'incarico verrà conferito senza attribuzione a PCMC del potere di rappresentanza. PCMC non potrà quindi rendere o accettare
dichiarazioni, o comunque compiere atti, che impegnino il Cliente nei confronti delle banche o altri intermediari finanziari o
soggetti terzi.
PCMC opera in regime di “Convenzione” con i Finanziatori con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù
di precisi accordi.
L’elenco completo ed aggiornato delle banche e/o intermediari finanziari convenzionati è consultabile alla pagina
https://www.supermoney.it/trasparenza/
Obblighi del Mediatore Creditizio
PCMC ha l'obbligo di:
Obblighi, impegni e garanzie del Cliente
Diritti del Cliente
Condizioni economiche
L’incarico di mediazione è a titolo completamente gratuito per il Cliente e non sono previste provvigioni di mediazione a favore
di PCMC da parte dello stesso. L’attività di mediazione è remunerata direttamente dal singolo Finanziatore non comportando
costi aggiuntivi per il Cliente e non incidendo negativamente sul calcolo del TAEG, comunicato al Cliente attraverso il PIES
consegnato allo stesso direttamente dal Finanziatore. PCMC non richiederà alcun compenso, rimborso spese o provvigione al
Cliente
Legge applicabile e foro competente
L'incarico di mediazione creditizia è regolato dalla legge italiana.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e validità del presente Contratto,
sarà competente in via esclusiva il Foro generale del Consumatore
Reclami
Qualsiasi reclamo relativo all'incarico di mediazione creditizia deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione a
mezzo di lettera raccomandata a/r destinata a Performance Credit Mediazione Creditizia S.r.l., Foro Buonaparte n. 50, 20121,
Milano o, in alternativa, tramite posta elettronica certificata (PEC): performancecredit@pec.it.
Il reclamo dovrà contenere almeno i seguenti elementi: (i) nominativo/denominazione del Cliente; (ii) recapiti del Cliente; (iii)
data dell'incarico di mediazione; (iv) motivazione del reclamo e richiesta nei confronti di PCMC.
In caso di controversie con le banche e/o altri intermediari finanziari eroganti, il Cliente potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario
Finanziario (ABF). Per qualsiasi informazione sulla procedura arbitrale, il Cliente può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it ovvero richiederle presso le filiali della Banca d'Italia oppure chiederle al Mediatore Creditizio.
Il Cliente e il Mediatore Creditizio prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria possono (o devono a seconda dei casi) tentare la
conciliazione di fronte al Conciliatore Bancario Finanziario. Per maggiori informazioni sulle modalità di attivazione del
Conciliatore Bancario Finanziario consulta il sito www.conciliatorebancario.it.
Modalità di messa a disposizione
Il presente Foglio Informativo, unitamente alla documentazione contrattuale e all’Informativa Privacy sono messi a disposizione
gratuitamente sul sito https://www.supermoney.it. Per qualsiasi informazione, si prega di inviare la richiesta all'indirizzo e-mail
reclami.pcmc@supermoney.it.
Ultimo aggiornamento: Milano, 13 giugno 2023