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Assicurazione auto, contrassegno scaduto? Nessuna sanzione nei 15 giorni di tolleranza

Una circolare del Ministero dell'Interno fa chiarezza sulle norme relative all'abolizione del tacito rinnovo.

Assicurazione auto, contrassegno scaduto? Nessuna sanzione nei 15 giorni di tolleranza

L'entrata in vigore della legge che abolisce il "tacito rinnovo" per ciò che concerne le assicurazioni auto, aveva portato con sé alcuni dubbi e perplessità, nonché diverse problematiche per gli automobilisti.

Inizialmente era stato demandato alle singole compagnie di decidere se garantire o meno la copertura assicurativa nel cosiddetto periodo di tolleranza (ovvero nei 15 giorni successivi alla scadenza del contratto), mentre sulla testa degli automobilisti pendeva la spada di Damocle del controllo della pubblica autorità che li rendeva passibili di multe salate in caso di mancata esposizione del contrassegno in corso di validità.

Se da un lato quindi, l'automobilista poteva circolare ed essere comunque assicurato nei quindici giorni immediatamente successivi alla scadenza della polizza, dall'altro, per la polizia stradale, egli, era punibile con sanzioni di vario grado ed entità.

Un primo passo, verso un'armonizzazione del trattamento verso gli assicurati, era stato conseguito tramite la previsione di legge di estendere la tolleranza di 15 giorni successivi a tutte le polizze auto, nonostante il divieto del tacito rinnovo. Rimaneva, per l'automobilista, il problema delle sanzioni amministrative in cui poteva incorrere.

Ebbene, con l'emanazione di una apposita circolare, il Ministero dell'Interno ha fatto chiarezza su questo punto, sconfessando la precedente impostazione legislativa. In poche parole, tale circolare, del 14 febbraio 2013, specifica che "per un periodo limitato di quindici giorni dalla scadenza, l'assicurato, in attesa di sottoscrivere un altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare a esibire il certificato e il contrassegno scaduti".

Tale previsione normativa, semplifica, e di molto la materia. Vengono quindi meno i presupposti degli articoli 180 e 181 del C.d.s che prevedevano la sanzionabilità per chi circolava con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, atteso che, la garanzia assicurativa in vigore col precedente contratto viene estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza dello stesso.

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