I conti correnti sono gli strumenti fondamentali di cui tutti dispongono per amministrare il proprio capitale, per domiciliare le utenze ed evitare di fare code in posta per pagare le bollette, e via dicendo. Se si è bravi risparmiatori e si ha un gruzzolo che si vuole far fruttare, si possono mettere i conti deposito presenti sul mercato a confronto e scegliere il più vantaggioso.
Oppure, se non si è soddisfatti del conto corrente che si ha aperto con un istituto, ci si può informare sui conti correnti di Mediolanum, Hello Bank, Che Banca, e degli altri istituti di credito, per trovare delle condizioni migliori rispetto a quelle attuali. E visto che l’Investment Compact ha applicato la portabilità dei conti correnti, “è un piccolo gesto, ma che dà il segno per le famiglie” così ha detto Renzi, da oggi sarà più semplice cambiare conto corrente se si è insoddisfatti del proprio.
Tempi di chiusura
Portabilità dei conti correnti significa proprio questo, e, secondo le misure approvate ieri, 20 gennaio 2015, con il DL su banche e investimenti, le banche dovranno adottare e concludere la procedura entro i termini previsti dalla direttiva europea, ovvero: massimo 15 giorni.
Il Ministro dell’Economia Padoan specifica che con la portabilità dei conti correnti, e in generale con il DL, “il costo di chiusura è a carico della banca e va fatto in tempi relativamente rapidi, è qualcosa che va a beneficio dei consumatori”. Il provvedimento del Governo risponde ad una segnalazione dell’Antitrust.
La segnalazione dell’Antitrust
L’articolo 2 del decreto, infatti, oltre ai 15 giorni previsti per la conclusione della procedura, definisce che gli oneri e le spese di portabilità a carico del cliente siano nulli. Nel caso in cui queste direttive non vengano rispettate, il prestatore di ultima istanza, o l’istituto bancario stesso, è tenuto a risarcire il cliente in proporzione al ritardo accumulato e alla disponibilità esistente sul conto corrente al momento della richiesta di trasferimento.
L’annullamento degli oneri a carico del cliente riguarda anche il trasferimento di strumenti finanziari, ordini di pagamento e ulteriori servizi e strumenti associati ai conti correnti.
Modificato l’articolo 116
Oltre a tutto questo, che sicuramente farà piacere a numerosi correntisti scontenti che si trovano finalmente nelle condizioni di cambiare istituto di credito in maniera del tutto agevole, e soprattutto senza dover sborsare un euro, nel decreto approvato ieri è stata anche introdotta una modifica all’articolo 116 del Testo Unico Bancario.
La modifica tiene conto delle innovazioni tecnologiche intervenute nell’operatività degli istituti di credito, ovvero le banche e gli intermediari finanziari dovranno rendere noti gli indicatori che assicurano trasparenza alla clientela. Come ad esempio l’indicatore sintetico di costo e il profilo dell’utente. Anche tramite sportelli automatici e strumenti di accesso remoto ai servizi bancari. La tutela del consumatore prima di tutto. Sembra che piano piano lo stiano capendo.