Il Governo ha annunciato la sospensione del rialzo dell'aliquota Iva dal 21% al 22% che sarebbe decorso fra pochissimi giorni. Sicuramente è un sospiro di sollievo per quanto riguarda i conti di aziende e privati cittadini, in quanto l'incidenza dell'aumento si sarebbe fatta sentire sulla già sinistrata situazione economica; ma tiene banco la polemica riguardante l'aumento dell'acconto delle tasse dovute per l'anno successivo.
Infatti, al punto 11 si legge testualmente che: "A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100%" , mentre per le imprese, al punto 13 viene confermato che: "Per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2013, la misura dell'acconto dell'imposta su reddito delle società è aumentata dal 100 al 101%".
Entrembe le disposizioni produrranno effetto esclusivamente sulla seconda rata di acconto o unica rata di acconto scadente al 30/11/2013. Quindi questa sarà la nuova disciplina degli acconti delle imposte sui redditi:
Persone Fisiche
L'acconto Irpef è dovuto se l'imposta dichiarata in quell'anno (riferita, quindi, all'anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro. L'acconto è pari al 100% dell'imposta dichiarata nell'anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre, se l'acconto non supera 257,52 euro
- due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 16 giugno (insieme al saldo), la seconda (il restante 60%) entro il 30 novembre
Società di Capitali
L'acconto Ires ed Irap, fissato nella misura del 101%, è effettuato in due rate, salvo che il versamento da eseguire alla scadenza della prima non superi i 103 euro. In questo caso, il 40% dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda, cioè entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
I soggetti Ires possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto in un numero massimo di sei rate.